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I requisiti per fruire delle detrazioni dal 50% al 110% sull’installazione di condizionatori invernali, caldaie e pompe di calore.

I requisiti per fruire delle detrazioni dal 50% al 110% sull’installazione di condizionatori invernali, caldaie e pompe di calore.

Gli split dei condizionatori invernali o del riscaldamento a pavimento danno diritto a fruire dell’ecobonus del 50% o del 65% e del superbonus del 110%, ma solo se viene sostituito il generatore di calore esistente.
Ovviamente, per accedere al superbonus, occorre anche effettuare i cosiddetti interventi trainanti. Leggi il nostro speciale Ecobonus 110%

La normativa, infatti, consente di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico anche quando vengono sostituiti, del tutto o in parte, gli impianti di climatizzazione invernale (cioè quelli di riscaldamento) con pompe di calore ad alta efficienza.

Quest’ultimo intervento, vale a dire l’installazione di pompe ad alta efficienza, è determinante per avere l’agevolazione: i generatori di calore non devono essere affiancati o installati in aggiunta ad un impianto già esistente ma devono proprio sostituirlo totalmente o parzialmente.

E qui c’è il solito problema: che cosa si intende per «sostituzione parziale» del generatore di calore? L’Enea, in questo caso, allarga le braccia e ammette che ancora non c’è una definizione specifica del termine. Tuttavia, l’indicazione da tenere come riferimento è questa: all’ecobonus o al superbonus si accede se l’intervento consiste nella sostituzione di almeno un generatore di calore ed ogni unità esterna può essere assimilata al generatore stesso.

Altro possibile dubbio di chi non vuole perdere la detrazione fiscale è quello che riguarda i sistemi ibridi, cioè quelli con una caldaia che serve sia per l’impianto di riscaldamento sia per l’acqua calda dei sanitari (doccia, lavelli e lavandini, ecc.): bisogna cambiare la caldaia? Secondo l’Enea, no: il beneficio fiscale si ottiene lasciando la caldaia esistente solo per la produzione di acqua calda per i sanitari e «sganciandola», cioè escludendola, dall’impianto di riscaldamento, per il quale subentrano le nuove pompe di calore. In questo caso, infatti, con l’installazione di un nuovo generatore per il condizionamento invernale, si raggiunge lo scopo del risparmio energetico e, pertanto, chi vuole può tenersi la vecchia caldaia solo per scaldare l’acqua della doccia, dei lavandini o degli altri sanitari. Ad ogni modo, gli interventi effettuati non devono consentire di ripristinare facilmente l’uso della caldaia per alimentare l’impianto di riscaldamento. Tale circostanza deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Significa, a questo punto, che un cittadino può beneficiare dell’ecobonus del 50% o del 65% o (quando vengono rispettate tutte le condizioni) del superbonus del 110% anche quando decide di tenersi una caldaia a condensazione per l’acqua calda ed un impianto di riscaldamento alimentato, ad esempio, da una stufa a pellet, a legna o da un caminetto.

Si ricorda, a questo proposito che per impianto termico si intende «l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Cosa vuol dire tutto ciò? Che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

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